Il nuovo articolo prevede che la classe di merito più vantaggiosa venga applicata a qualunque ulteriore veicolo, anche se quello precedentemente coperto da polizza assicurativa era di tipologia diversa.
Entra quindi in vigore l’obbligo, per le compagnie di assicurazioni, di stipulare contratti RC auto con la classe di merito più vantaggiosa tra quelle risultanti dagli attestati di rischio sui veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Questo obbligo non sarà applicato solo ai nuovi contratti perché, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 4-bis, in sede di rinnovo contrattuale sarà possibile assicurare più veicoli con la classe di merito più vantaggiosa risultante dall’attestato di rischio in possesso dello stesso assicurato.
La classe di merito dovrà essere riconosciuta, a patto che l’interessato non risulti essere responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro nei precedenti cinque anni.
La novità portata dal nuovo decreto non è retroattiva; significa che i contratti RC auto già stipulati prima della conversione in legge del decreto, vedranno applicati questi nuovi vantaggi solo in sede di rinnovo contrattuale.